Prima del pensionamento
Gli associati maturano diversi diritti anche durante la fase di contribuzione, ovvero prima del pensionamento.
ANTICIPAZIONE
L’associato può innanzi tutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
- in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari afferenti a sé e ai propri familiari;
- dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per l’acquisto della prima casa per se e per i figli o per la realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria;
- decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per ulteriori necessità dell’associato.
Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerate utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Per ogni ulteriore informazione consultare il regolamento sull’anticipazione
RISCATTO
L’associato può riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:
- invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
- decesso. Quanto maturato nel conto individuale andrà ai diversi beneficiari - persone fisiche o giuridiche - dallo stesso designati. Solo in mancanza di questi ultimi agli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale rimane acquisita al Fondo Pensione e viene destinata al Fondo di Equilibrio.
- L’associato può infine riscattare l’intera posizione maturata in via immediata nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione, in questo caso però il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto alle altre fattispecie.
Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’associato può richiedere direttamente l’erogazione della prestazione complementare.
L’associato può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi
- in caso di mobilità e cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
- accesso al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
TRASFERIMENTO
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l’associato può trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa. In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al fondo.
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