FAQ Prestazioni
FAQ
Prestazioni
- Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non abbia ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche
- Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.
- È possibile chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata?Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze.
- Cosa succede nel caso in cui il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza pensionistica complementare muoia prima di aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni?La posizione individuale del deceduto è riscattata dai beneficiari designati dall'associato o, in mancanza di questi, dagli eredi.In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.
- Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica?Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
- Cosa succede quando il lavoratore iscritto al Fondo perde i requisiti di partecipazione?La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L’iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa; riscattare la posizione individuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 252/05.
- Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al Fondo?Si
- In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
In questa fase gli accordi sindacali non prevedono la trasferibilità del contributo Banca. - In caso di esodo incentivato, l’iscritto al fondo pensione può richiedere il riscatto?
Gli iscritti ai fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto parziale. In termini fiscali è previsto il regime agevolato per la parta di montante maturata dal 01.01.2007 (tassazione al 15% che scende di 0,3% ogni anno a partire dal sedicesimo anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti.).