La richiesta di anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del Conto Individuale.
L’anticipazione è concessa per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari.
La richiesta di anticipazione deve essere correlata dalla seguente documentazione:
a) l’associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto o ottenuto, per il medesimo caso un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare (o alternativamente);
b) l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per il medesimo caso, un’anticipazione del TFR netta di Euro_______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro________________________________;
c) l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare hanno/non hanno ottenuto rimborsi di spese per il
medesimo caso a carico di altre assicurazioni private, del Fondo di Assistenza Aziendale e del SSN;
Il modulo e i documenti devono pervenire in originale al Fondo Pensione.
L’anticipazione è concessa decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% del Conto Individuale, nei seguenti casi:
A) In caso di acquisto da terzi occorre produrre:
a) l’associato e gli altri componenti non hanno richiesto e ottenuto per la medesima fattispecie, un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare (o alternativamente);
b) l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie, un’anticipazione del TFR netta di Euro ____________________ e/o un’anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o finanziamenti agevolati per un importo di Euro ___________________________.
B)In caso di acquisto in cooperativa occorre produrre, oltre ai documenti sopra elencati:
C) In caso di costruzione in proprio occorre produrre, oltre ai documenti già indicati:
a. acquisto di materiali;
b. esecuzione dei lavori;
c. progettazione e altre prestazioni professionali richieste dai lavori di costruzione;
d. perizie e sopralluoghi;
e. relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
f. imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le abilitazioni amministrative richieste dallavigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di costruzione;
g. oneri di urbanizzazione;
Il modulo e i documenti devono pervenire in originale al Fondo Pensione.
L’anticipazione è concessa, decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% del montante accumulato, per la realizzazione di interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione e dovrà essere riferita a spese superiori a Euro 3.000,00.
Dovrà essere fornita la seguente documentazione:
a) l’associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto od ottenuto, per la medesima fattispecie, un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare (o alternativamente);
b)l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie un’anticipazione del TFR netta di Euro ______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o finanziamenti agevolati concessi per un importo di Euro ___________________________________;
per gli interventi relativi a parti comuni di edifici in condominio:
Il modulo e i documenti devono pervenire in originale al Fondo Pensione.
L’anticipazione può essere concessa decorsi 8 anni dall' iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30% del montante accumulato.
La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze può essere inoltrata anche senza specificare la motivazione della richiesta e senza alcuna specifica documentazione a sostegno della stessa.
L’insieme delle anticipazioni lorde richieste per tale causale, non può superare il 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la
predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtate delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
Il modulo e i documenti devono pervenire in originale al Fondo Pensione.