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Prestazioni Al momento del pensionamento

Prestazioni

Al momento del pensionamento

Il diritto alla pensione complementare si ottiene alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’associato e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza integrativa. Gli associati che prolungano oltre tale termine la contribuzione possono, successivamente, decidere in qualunque momento di beneficiare della prestazione pensionistica.

La prestazione può essere percepita sotto forma di rendita o di capitale. L’associato ha facoltà di chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino al 50% del montante finale accumulato. Qualora infine l’importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (pari per il 2022 a 6.085,43 euro)) l’associato può richiedere che l’intera posizione personale gli venga liquidata sotto forma di capitale. 
I cosiddétti vecchi iscritti (lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritti ad una forma di previdenza complementare) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di capitale.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni in rendita:

a. una prestazione pensionistica complementare diretta non reversibile;
b. una prestazione pensionistica complementare reversibile sul coniuge nella misura del 60%;
c. una prestazione pensionistica complementare differita;

I  percettori delle prestazioni  possono volontariamente beneficiare di una copertura accessoria per il rischio di non autosufficienza derivante da malattia fisica, mentale o infortunio o di restituzione del montante residuo agli eredi in caso di decesso. Il premio relativo alla suddetta opzione di copertura accessoria grava sul beneficiario della stessa. 

Ha diritto alla Pensione di reversibilità, nella misura del 60%, o alla restituzione del montante residuo, se positivo, il coniuge superstite o in mancanza il convivente more uxorio dell'associato in quiescenza che abbia esercitato il diritto di opzione.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo hanno di norma cadenza mensile, salvo quanto previsto dalla convenzione con l’impresa di assicurazione.

POLIZZA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (L.T.C.)  (VOLONTARIA)

All’atto del pensionamento i percettori delle prestazioni pensionistiche possono optare volontariamente per una copertura accessoria per il rischio di non autosufficienza derivante da malattia fisica, mentale o infortunio. Il premio relativo grava sul beneficiario della stessa.

POLIZZE PER LA RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI MORTE (VOLONTARIA)

All’atto del pensionamento, qualora ci sia l’opzione per la rendita vitalizia, il beneficiario può volontariamente esercitare una opzione avente ad oggetto la restituzione del montante residuo agli eredi in caso di decesso.

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